Il 12 luglio la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla causa che vede opposti l’associazione Kokopelli e la ditta sementiera francese Graines Baumaux. In effetti, dopo il parere dell’Avvocatura generale del 19 gennaio scorso -favorevole all’associazione Kokopelli- tutto il mondo agricolo attendeva con una certa ansia il giudizio della Corte, in grado con le sue considerazioni di modificare completamente lo scenario legislativo odierno in Europa
Due erano i punti sollevati da Kokopelli alla Corte di Appello di Nancy e, quindi, alla Corte di Giustizia. Se le normative sulla commercializzazione delle sementi di specie orticole (direttiva 2002/55) e delle varietà da conservazione (direttiva 2009/149) di specie orticole ledono la libertà di commercio e se le stesse direttive sono in contrasto con la conservazione della diversità agricola e, in particolare, con gli obblighi contenuti nel Trattato FAO sulle risorse genetiche vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione. La Corte, al contrario dell’Avvocatura, ha riconosciuto la validità della normativa sementiera e ha ritenuto che favorisca, anziché ledere, la libertà di esercitare un’attività economica, garantendo a tutte le imprese un terreno comune su cui competere e al tempo stesso venendo incontro all’obiettivo generale di aumentare la produttività dell’agricoltura. E, inoltre, ha detto che la normativa attuale è sufficiente come tutela della biodiversità coltivata, in virtù dell’esistenza del catalogo specifico sulle varietà da conservazione.
[…] è importante sottolineare che la Corte si esprime solo sulla commercializzazione delle varietà (in particolare delle ortive, non pronunciandosi sulle specie agrarie), non andando perciò a eliminare o ridurre quanto rimane ancora di scambio all’interno dei sistemi sementieri informali. Infatti, Kokopelli è stata condannata per concorrenza sleale: perché vendeva sementi senza rispettare le stesse regole delle ditte sementiere e non perché “scambiava” le sementi.
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